Decreto–legge 28 ottobre 2020, n. 137. L’Inps chiariesce i termini di trasmissione delle domande di integrazione salariale
In attesa della imminente pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, come prevista dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in ordine ai termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario.
Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario
Il decreto-legge n. 137/2020, all’articolo 12, comma 5, conferma la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo la quale il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La seconda parte del medesimo comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. In virtù di tale previsione, detto termine si colloca alla data del 30 novembre 2020. Tuttavia, considerato che l’applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell’articolo 12 non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, si precisa che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).
Fonte: www.inps.it
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